Art. 117. (Limitazioni nella guida) |
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1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.(1)(1a) 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2) 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano(10) ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.(3)(8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.(9)(11) 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis(4). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.(2) 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente,(5) circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00(6). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)(7) |
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. a), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con
modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.
«Omissis. (2) Così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204. (3) Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117. (4) Parole così modificate dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117. (5) La lett. c) dell'art. 2, comma 1, della della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117. ha soppresso le le parole; «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni». (6) Sanzioni edittali così modificate dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007, n. 117 e sottratte dall'adeguamento biennale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008). (7) Il periodo è di due anni nel caso di guida di motocicli: v. comma 1, nota 1a. (8) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007, n. 117, così come ulteriormente modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 27.01.2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2008, n. 207 (cosiddetto decreto milleproroghe):
«3.
Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a far data
dal
1° gennaio 2011»
(9) Periodo da ultimo aggiunto
dall'articolo 3, comma 52, lett. b), legge 15.07.2009, n. 94, in
vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009). «53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.» Si trascrive il testo del comma 2 dell'articolo 120, vigente anteriormente alla data data di entrata in vigore del nuovo testo, come sostituito dal comma 52, lettera a), dell'articolo 3, legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009): «2: A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i tr5asporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.» (10) Parole così sostituite dall'art, 18, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010). (11) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. » «3. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato. » |
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